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La posizione della Cassazione sul contratto di mutuo solutorio

2025-03-18 13:48

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Banca e finanza,

La posizione della Cassazione sul contratto di mutuo solutorio

Secondo la Cassazione, il contratto di mutuo c.d. solutorio, che prevede la concessione e la contestuale destinazione della somma mutuata dalla banca al ripianamento di un debito pregresso del cliente, è perfettamente valido.


Da questo punto di vista, con la sentenza n. 5841 del 5-3-2025, la Cassazione intende dare continuità all’orientamento tradizionale e prevalente, che ha più volte sostenuto la piena legittimità di questa tipologia di mutuo (si può richiamare, ad esempio, la sentenza n. 23149 del 25-7-2022).


Del resto, come precisato dalla Cassazione, il ripianamento delle passività pregresse costituisce, da sempre, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (si tratta, in altri termini, del ricorso al credito bancario per la ristrutturazione del debito).


Il mutuo in questione, in definitiva, non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, come sostenuto da una parte della giurisprudenza.


Non si tratta, quindi, di una figura contrattuale atipica, né tantomeno di un mutuo di scopo, bensì di un normale contratto di mutuo, che prevede semplicemente un particolare utilizzo delle somme.


La Cassazione ribadisce la piena validità del mutuo solutorio anche qualora quest’ultimo possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell’operazione, infatti, rileva soltanto sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare).


Si pensi, ad esempio, al caso del mutuo solutorio che preveda la contestuale iscrizione di un’ipoteca sui beni del debitore; in questo caso, si potrebbe ipotizzare la revocabilità del mutuo, ma non la sua nullità.


La stessa concessione abusiva di credito, eventualmente operata dalla banca, può comportare soltanto il diritto ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla liceità e/o validità del mutuo.


Il mutuo solutorio, stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile, costituisce titolo esecutivo valido ai fini dell’esecuzione forzata.


Tale contratto, pertanto, può essere utilizzato dal creditore finanziario (banca o cessionario del credito) per iniziare l’esecuzione forzata (in primo luogo l’esecuzione immobiliare), senza la necessità di acquisire preventivamente un titolo di natura giudiziale, come il decreto ingiuntivo.


Questo, dunque, il principio di diritto formulato in materia di mutuo solutorio:


«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».



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