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Comportamento non collaborativo della banca o del servicer? Misure protettive prorogate

2024-07-22 14:14

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Crisi d'impresa,

Comportamento non collaborativo della banca o del servicer? Misure protettive prorogate


Il principio di leale collaborazione nelle trattative


Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. 


I creditori bancari, quindi, così come tutti gli altri creditori, hanno l’obbligo di partecipare alle trattative nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate. 


Le disposizioni appena citate, contenute nell’art. 16 commi 5 e 6 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), possono essere considerate una specificazione del principio generale contenuto nell’art. 4 comma 1 del medesimo codice, secondo il quale «nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza». 


L’eventuale violazione delle regole appena viste, però, pone qualche interrogativo, perché la legge non prevede sanzioni in caso di condotte ostruzionistiche da parte dei creditori.  


L’interpretazione del Tribunale di Napoli Nord   


Con l’ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Napoli Nord ha proposto un’interpretazione creativa delle norme in commento, sostenendo che un rimedio all’assoluta inerzia dei creditori può essere costituito dalla proroga delle misure protettive, come misura di persuasione indiretta alla partecipazione alle trattative. 


Nella fattispecie, il creditore ipotecario dell’impresa, nonostante l’apertura della composizione negoziata, assumeva un comportamento omissivo e non collaborativo. 


Secondo il Tribunale, tale comportamento, proprio perché in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, non poteva essere premiato con la revoca delle misure protettive o con il diniego della loro proroga.  


La proroga delle misure protettive, quindi, veniva concessa nonostante il parere negativo dell’esperto, per il quale non esisteva, nel caso specifico, la ragionevole aspettativa di un imminente accordo fra le parti, tale da supportare l’effettiva necessità di una proroga. 


La decisione del Tribunale di Napoli Nord desta qualche perplessità. 


Le misure protettive previste dal codice della crisi, infatti, hanno una funzione ben specifica, individuata dall’art. 2 lett. p) del medesimo codice, ovvero quella di evitare che determinate azioni individuali dei creditori (esecutive e/o cautelari) possano pregiudicare il buon esito delle trattative.  


Tali misure possono essere prorogate dal Tribunale, sentito il parere dell’esperto, ma soltanto per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (cfr. art. 19 comma 5 del codice della crisi). 


Chiarito quanto sopra, l’opzione di utilizzare le misure protettive come strumento di persuasione verso i creditori non convince, anche perché, in questo modo, si avrebbe una sorta di ingerenza del Tribunale nell’attività dell’esperto. 


Del resto, nella composizione negoziata della crisi, il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori spetta all’esperto, come previsto espressamente dall’art. 12 comma 2 del codice della crisi.




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