La composizione negoziata della crisi d’impresa rappresenta, senza dubbio, una delle principali novità introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14). L’istituto, invero, è attivo dal 15 novembre 2021, ma il legislatore ha definito i contorni della sua disciplina soltanto con il Decreto Legislativo n. 136/2024 (c.d. correttivo-ter). Si tratta di un percorso legale, di natura stragiudiziale, che può essere attivato da tutti gli imprenditori che si trovano in una situazione di crisi oppure «anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi» (cfr. art. 12 del codice della crisi). L’accesso alla composizione negoziata è consentito anche in situazioni di insolvenza, purché quest’ultima sia reversibile. La composizione negoziata, ispirata alle esigenze dell’allerta, consente quindi all’imprenditore di attivare un percorso guidato e protetto di contrattazione con i propri creditori, sotto la regia di un professionista indipendente (l’esperto), percorso che può portare all’adozione di uno strumento di ristrutturazione (del debito e dell’impresa). Le regole di condotta per i creditori bancari Nella composizione negoziata della crisi d’impresa gli istituti bancari possono rivestire un ruolo strategico. Il medesimo discorso vale per i cessionari dei crediti di natura bancaria e per i loro mandatari, qualora, ad esempio, il credito sia stato oggetto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999. Data l’importanza di questa categoria di creditori, le regole che disciplinano i rapporti banca/impresa all’interno della composizione negoziata sono particolarmente rigide. In sintesi, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella sua ultima versione, presta particolare attenzione ai doveri dei creditori bancari: questi ultimi, in generale, sono tenuti a comportamenti improntati alla buona fede e alla correttezza. In particolare, con l’apertura della composizione negoziata, le banche, gli intermediari finanziari, i cessionari, nonché i loro mandatari, sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato (cfr. art. 16 comma 5 del codice della crisi). Tali creditori, inoltre, come tutti i creditori, hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto, rispettando, al contempo, l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore e sulle informazioni assunte (cfr. art. 16 comma 6 del codice della crisi). Come giustamente osservato in dottrina, il dovere di partecipazione attiva alle trattative, previsto dall’art. 16 comma 5, esclude, per i creditori bancari, la possibilità di rifiutare, senza un giustificato motivo, la trattativa con il debitore. Non solo. Tali creditori sono chiamati a partecipare alle trattative in modo diligente, adottando, eventualmente, un atteggiamento propositivo, in modo da poter prospettare all’imprenditore dei possibili percorsi per la soluzione della crisi. Questa buona fede “rinforzata” dei creditori bancari è comprensibile; questi ultimi rivestono, spesso, un ruolo fondamentale all’interno della composizione negoziata, potendo, di fatto, facilitare il buon esito delle trattative. In conclusione, possiamo affermare che nel corso della composizione negoziata, i creditori bancari (banche, intermediari finanziari, cessionari dei crediti e loro mandatari) devono adottare un comportamento etico e trasparente, devono partecipare attivamente alle trattative, offrendo, se possibile, soluzioni costruttive, devono proteggere le informazioni sensibili. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale violazione delle regole di condotta sopra menzionate, i creditori bancari non possono trascurare il rischio legale connesso alle possibili azioni risarcitorie, il potenziale impatto negativo derivante da queste ultime (danno reputazionale), così come le possibili sanzioni amministrative di Banca d’Italia.
