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Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: le nuove regole per l’acquisto dei crediti in sof

2024-09-05 15:28

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Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: le nuove regole per l’acquisto dei crediti in sofferenza

Le modifiche al Testo Unico Bancario (TUB)


Come già illustrato nell’articolo della scorsa settimana, il 14 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116, che introduce, nel nostro ordinamento, importanti novità per il settore dei crediti bancari deteriorati.


Il decreto modifica alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in materia di revisione legale.


In particolare, per quanto riguarda il Testo Unico Bancario, viene introdotto all’interno del Titolo V, dedicato ai soggetti operanti nel settore finanziario, il nuovo Capo II, denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza».


Le nuove norme, contenute nel decreto in commento, si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni (v. art. 3 del decreto).


Gli acquirenti dei crediti bancari in sofferenza


In linea con quanto previsto dalla Direttiva europea, con la quale si intende incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati, il decreto prevede la sostanziale liberalizzazione dell’attività di acquisto dei crediti in sofferenza.


In primo luogo, il decreto introduce la definizione di acquirente di crediti in sofferenza; con tale termine si intende «la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza».


Il decreto, poi, precisa che l'acquirente di crediti in sofferenza è obbligato a nominare un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'art.106 del TUB per svolgere l'attività di gestione (art. 114.3 comma 2 del TUB).


La scelta di imporre la nomina di un gestore risulta dettata dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto, che pertanto può interagire con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato.


La norma, però, non chiarisce se l’acquirente sia sempre obbligato a nominare un gestore o se la regola generale possa essere derogata laddove l’acquirente sia già abilitato alla gestione.


Sul punto potrebbe venire in aiuto la bozza delle disposizioni di attuazione predisposta da Banca d'Italia, laddove si prevede che i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, anche se in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi (capitolo 4).


In altri termini, si potrebbe sostenere che le figure di acquirente e gestore possono coincidere, ma l’attività di gestione di crediti per conto terzi deve restare predominante.


Gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB o gestori di crediti in sofferenza iscritti ex art. 114.5 del TUB.


Il decreto, inoltre, prevede specifici obblighi informativi in capo alle banche che intendono cedere i propri crediti.


Più precisamente, secondo il nuovo art. 114.4 del TUB, le banche devono fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza.


Le informazioni relative ai crediti ceduti devono essere trasmesse alla Banca d’Italia con cadenza semestrale.


Da segnalare, infine, che gli acquirenti di crediti in sofferenza, anche se non soggetti alla vigilanza di Banca d’Italia, dovranno seguire le medesime regole di condotta previste per i gestori (v. art. 114.8 del TUB).


Gli acquirenti dei crediti in sofferenza, quindi, nei rapporti con i debitori: a) si dovranno comportare secondo correttezza, diligenza e trasparenza; b) dovranno fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli; c) dovranno garantire la riservatezza dei dati personali; d) nelle comunicazioni con i debitori dovranno agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.


Nei prossimi articoli vedremo da vicino la nuova disciplina concernente la gestione dei crediti in sofferenza.



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