Copyright © Studio Legale Avv. Riccardo Cammarata 2025 - P. iva 02563820345

Studio Legale Avv. Riccardo Cammarata

Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: il Decreto Legislativo n. 116/2024

2024-08-23 10:37

Array() no author 88440

NPL e UTP,

Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: il Decreto Legislativo n. 116/2024

Le modifiche al Testo Unico Bancario (TUB)


Lo scorso 14 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116, che introduce, nel nostro ordinamento, importanti novità per il settore dei crediti bancari deteriorati.


Il provvedimento era atteso da diversi mesi, in quanto finalizzato a recepire la Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.


Il decreto modifica alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in materia di revisione legale.


In particolare, per quanto riguarda il Testo Unico Bancario, viene introdotto all’interno del Titolo V, dedicato ai soggetti operanti nel settore finanziario, il nuovo Capo II, denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza».


Le nuove norme, contenute nel decreto in commento, si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni (v. art. 3 del decreto).



Da tale data, le società che vorranno accedere al nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza avranno tre mesi di tempo per depositare la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia (v. art. 3 del decreto).



Come anticipato nell’articolo del 28 luglio 2024, le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia sono già disponibili in pubblica consultazione, in modo da raccogliere eventuali commenti e osservazioni da parte degli operatori.


Le stesse disposizioni, anche se non ancora in vigore, possono risultare utili per interpretare correttamente il nuovo decreto, che certamente non brilla per chiarezza.


L’ambito di applicazione del decreto


Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva europea, ha deciso di escludere dall'ambito di applicazione della riforma alcune attività importanti:


1) l’acquisto e la gestione dei crediti deteriorati classificati come UTP (Unlikely To Pay);


2) la gestione dei crediti in sofferenza effettuata nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2 punto 2) del Regolamento (UE) 2017/2402 (cartolarizzazioni c.d. multi-tranche);


3) l’attività esternalizzata di recupero stragiudiziale svolta dalle società con licenza ex art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).


La nuova normativa, dunque, riguarda esclusivamente l’acquisto e la conseguente gestione dei crediti bancari in sofferenza, definiti dal decreto come «i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia» (v. art. 1 del decreto).


Si tratta, in sostanza, volendo richiamare la definizione contenuta nella Circolare di Banca d’Italia n. 272/2008, delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.


Questi crediti, evidentemente, anche se ceduti, potrebbero successivamente ritornare in bonis oppure ottenere una diversa classificazione (c.d. reperfoming).


La scelta del legislatore italiano di escludere i crediti deteriorati classificati come UTP desta qualche perplessità, soprattutto se si considera che tale esclusione comporta, di fatto, la non applicazione delle nuove norme sugli obblighi informativi e di condotta dei servicers, poste a tutela dei debitori ceduti (v. artt. 114.8 e 114.10).


Alcuni di questi principi sono già riconosciuti all'interno del codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito adottato da UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito), ma la loro trasposizione nella normativa primaria sarebbe stata comunque apprezzabile.


Restano invece obbligatori, in tutte le operazioni di cartolarizzazione che riguardano le sofferenze, gli obblighi informativi previsti dal nuovo art. 114.10 del TUB.


Un’ulteriore esclusione, poi, riguarda le società con licenza ex art. 115 del TULPS, che svolgono l’attività di recupero crediti.


Secondo quanto precisato dal decreto, infatti, non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza (soggetta quindi ad autorizzazione da parte di Banca d’Italia) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, dalle società in questione (v. art. 3 del decreto)


Nei prossimi articoli vedremo da vicino la nuova disciplina concernente l’acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza.



Copyright © Studio Legale Avv. Riccardo Cammarata 2025 - P. iva 02563820345