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Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia statale: il caso del Tribunale di Asti

2024-05-24 13:27

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Banca e finanza,

Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia statale: il caso del Tribunale di Asti

Lo scorso 8 gennaio 2024 il Tribunale di Asti ha emesso un provvedimento degno di particolare attenzione, soprattutto per le possibili implicazioni pratiche che la soluzione adottata dal Tribunale potrebbe avere nei rapporti banca/impresa.


Il decreto del Tribunale di Asti

La questione, affrontata dal Tribunale nell'ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare, riguarda un finanziamento bancario assistito dalla garanzia statale del Mediocredito Centrale (MCC), concesso ad un'impresa insolvente, al fine di estinguere un pregresso debito, contando sulla garanzia statale prestata dal Fondo istituito con la Legge n. 662/1996.


In pratica, i rilievi del Tribunale nascono dal fatto che la banca, in occasione del finanziamento, avrebbe assunto un contegno non conforme alla diligenza professionale tipica del banchiere, disinteressandosi della reale situazione di crisi dell'impresa, desumibile da molteplici fattori.


Sotto tale profilo, la banca avrebbe omesso di valutare il merito creditizio dell'impresa cliente, al fine di ottenere la garanzia statale e sostituire il credito già esistente, di natura chirografaria, con un nuovo credito garantito.


Secondo la valutazione del Tribunale, l'operazione posta in essere dalla banca avrebbe comportato una palese violazione delle norme primarie e secondarie che regolano le modalità con quali deve essere condotta l'attività bancaria (secondo il principio generale della sana e prudente gestione previsto dall'art. 5 del Testo Unico Bancario) e l'accesso alle garanzie prestate dal Fondo.


La vera causa dell'operazione condotta dalla banca, come si legge nella motivazione del provvedimento, sarebbe stata l'assicurazione alla parte mutuante (la banca) della garanzia statale per una parte preponderante del credito già sussistente, nella consapevolezza che l'impresa non avrebbe mai restituito la somma finanziata.


Di seguito uno dei passaggi più importanti della motivazione





Su questi presupposti, il Tribunale di Asti ha ritenuto nullo il finanziamento della banca, per illeceità della causa, escludendo il suo credito dal passivo fallimentare.


L'intera operazione, tra l'altro, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e con l'art. 217 comma 1 n. 4 della vecchia legge fallimentare (bancarotta semplice).


Alcune considerazioni sulla pronuncia del Tribunale di Asti

La pronuncia in commento è sicuramente interessante, ma va contestualizzata, per evitare strumentalizzazioni.


La posizione rigorosa dei giudici di Asti, che hanno optato per la nullità del contratto di finanziamento, quale conseguenza giuridica della violazione della normativa in punto di merito creditizio, può trovare una giustificazione soltanto se si considera la condotta della banca nel caso specifico.


Come visto, infatti, la banca avrebbe omesso di valutare il merito creditizio dell'impresa cliente, al fine di ottenere la garanzia statale e sostituire il credito già esistente, di natura chirografaria, con un nuovo credito garantito.


In altre parole, secondo la valutazione del Tribunale, senza la garanzia statale probabilmente la banca non avrebbe omesso l'attività istruttoria e concesso il finanziamento.


Si consideri poi che, in via generale, l'accertamento di una condotta negligente dell’ente creditizio, che abbia omesso di verificare correttamente la meritevolezza di un finanziamento, non conduce alla totale invalidità del contratto (v. ad esempio Tribunale di Torre Annunziata, ordinanza del 13 settembre 2021).



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